UN ALTRO BUON MOTIVO PER PRETENDERE UN CONTRATTO PIENAMENTE IN REGOLA.
I lavoratori stagionali hanno diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ovvero un sussidio destinato a coloro che lavorano meno di 6 mesi continuativi.
DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
scadenza di presentazione della domanda: 31 Marzo.
A CHI SPETTA: Ai lavoratori che nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.), quindi le 78 giornate sono da intendersi quelle comprese nel contratto di assunzione, inclusi i giorni di riposo.
QUANTO SPETTA: L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €.
LA DOMANDA: La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzodell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”. Affinché risulti più semplice la compilazione della domanda, consigliamo di rivolgervi ad un sindacato il quale, ai non iscritti, detrarrà una quota intorno la 3% (Cgil) dell’importo spettante al lavoratore, per lo svolgimento della pratica, mentre per i tesserati il servizio è gratuito.
IL PAGAMENTO: L’indennità può essere riscossa:
-Allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
-Mediante bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
In questo caso devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
IMPORTANTE: In base alla legge finanziaria del 1999, l’indennnità di disoccupazione non spetta a chi si dimette volontariamente. Fanno eccezione le lavoratrici madri e coloro che si sono dimessi per “giusta causa”, ovvero per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali, per mobbing ecc.
Fonte: http://www.schiavinriviera.it/