Minore Assistente Bagnanti:
Per il datore di lavoro basta il possesso in corso di validità del brevetto a certificarne l’idoneità psicofisica
Con la sentenza n. 19848 del 14 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un titolare di uno stabilimento balneare condannato in primo grado per la violazione dell’articolo 81 codice penale, dell’articolo 8 comma 1 e 26 comma 2 della legge n. 977/1967 (come modificati dagli artt. 9 e 14 del D. Lvo 345/1999).
Su segnalazione dell’ispettorato del lavoro il titolare veniva ritenuto colpevole dal Tribunale di Vasto poiché, nell’esecuzione dello stesso disegno criminoso, aveva assunto due assistenti bagnanti minorenni, senza averli sottoposti alla prescritta visita medica, al fine di accertarne l’idoneità psicofisica alla mansione adibita.
I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza in oggetto, accogliendo l’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato, cassavano la sentenza del Tribunale di Vasto, rilevando che “il fatto non sussiste”.
Rileva, infatti, la Corte che i minori, in quanto titolari del prescritto brevetto, rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, avevano dovuto produrre idoneo certificato medico attestante l’idoneità psicofisica alla professione.
Evidenzia la Corte, tra l’altro, la Società Nazionale Salvamento è autorizzata a rilasciare il certificato di abilitazione alla professione di bagnino di salvataggio , come da foglio d’Ordine n. 43 del 6 maggio 1929 del Ministero delle Comunicazioni – Marina Mercantile.
Poiché, quindi, tra i requisiti per iscriversi al corso per il rilascio del Brevetto di “Bagnino di Salvataggio” vi è il possesso di “idonee condizioni psicofisiche” da certificarsi a seguito di visita medica, è evidente che il possesso di regolare Brevetto da Bagnino di Salvataggio, in corso di validità, adempia l’obbligo legislativo imposto a chi si serva di bagnini minorenni per il servizio di salvataggio.